Art. 2. Esposizione della bandiera 1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea", l'esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il presidente del consiglio regionale puo' espressamente disporre o autorizzare l'esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennita' regionale o locale. In questi casi e nell'eventualita' che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata. 2. La bandiera viene altresi' esposta: a) all'esterno della sede della giunta regionale; b) all'esterno della sede del consiglio regionale; c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni; d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico. 3. L'esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignita' e la visibilita' da parte della generalita' dei cittadini. 4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.