Art. 2.

                     Esposizione della bandiera

    1.  In  attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera
della   Repubblica   italiana   e  di  quella  dell'Unione  europea",
l'esposizione  della  bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle
della  Repubblica  italiana  e dell'Unione europea, ha luogo nei casi
previsti  dalla  legge.  Il  presidente  del consiglio regionale puo'
espressamente  disporre o autorizzare l'esposizione della bandiera in
occasione   di   avvenimenti  che  rivestono  particolare  solennita'
regionale  o  locale.  In  questi  casi  e  nell'eventualita'  che la
bandiera  rimanga  esposta  dopo  il  tramonto, la stessa deve essere
adeguatamente illuminata.
    2. La bandiera viene altresi' esposta:
      a) all'esterno della sede della giunta regionale;
      b) all'esterno della sede del consiglio regionale;
      c) all'esterno  delle sedi dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
      d) all'esterno   degli   edifici   scolastici,   in   occasione
dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico.
    3.  L'esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare
la   dignita'  e  la  visibilita'  da  parte  della  generalita'  dei
cittadini.
    4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.