Art. 3. Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici 1. E' fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonche' presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali. 2. Gli enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare la dignita' e a favorire la visibilita' da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui e' svolta l'attivita' di istituto.