Art. 3.

           Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici

    1.  E'  fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la
bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella
sede  centrale e negli uffici distaccati della Regione nonche' presso
le  sedi  di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera
delle competenze regionali.
    2.  Gli  enti  espongono  la  bandiera  in  modo  permanente, con
collocazione  interna,  idonea a evidenziare la dignita' e a favorire
la  visibilita'  da  parte  di  tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
hanno accesso ai locali in cui e' svolta l'attivita' di istituto.