Art. 5. Casi particolari 1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. 2. Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremita' superiore dell'inferitura. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 10 agosto 2001 FITTO