Art. 5.

                          Casi particolari

    1.  La  bandiera  esposta  all'esterno  degli edifici pubblici in
segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
    2.  Quando  la  bandiera  viene portata nelle pubbliche cerimonie
funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremita'
superiore dell'inferitura.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 10 agosto 2001

                                FITTO