Art. 2.
    1.  Nella  legge  regionale 5 maggio 1999. n. 18 "Disposizioni in
materia   di   ricerca  e  utilizzazione  di  acque  sotterranee"  e'
introdotto il seguente art. 6 bis:
    "Art.  6-bis (Semplificazione adempimenti). - 1. Per le richieste
di  concessione  relative  a  emungimenti da pozzi aventi profondita'
massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e
per  volumi  annui  complessivi  di  10  mila  metri  cubi  non vi e'
l'obbligo  di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di
proprieta'  o  titoli  equipollenti),  2.3  (Relazione  tecnica), 2.6
(Relazione  idrogeologica)  e  2.7  (Certificato di analisi chimica e
batteriologica).
    2.  La  documentazione  di  cui  al  comma 1 e' sostituita da una
dichiarazione,   ai  sensi  della  legge  4 gennaio  1968.  n.  15  e
successive   modificazioni,   nella   quale   saranno   indicati:  la
profondita'  del  pozzo,  il  fabbisogno  irriguo  in  funzione della
superficie  da  irrigare  e  delle  colture da praticare, l'eventuale
esistenza  dei  pozzi  vicini  compresi in un raggio di 500 metri, il
tipo e la potenza della pompa installata.
    3.  Per le richieste di concessione relative ad emugenti da uno o
piu'  pozzi  esistenti  in  azienda  e con profondita' superiore a 40
metri,  con  portate  di prelievo superiori a 51/s e per volumi annui
superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda e'
presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'art.
2  della legge 4 gennaio 1968. n. 15, cosi' come modificato dall'art.
3,  comma 10,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127. Il modello deve
contenere:  nome  e  cognome della ditta, residenza, codice fiscale e
partita  IVA,  conduzione  dell'azienda, superfici e dati catastali e
numero  di  pozzi  esistenti  in  azienda,  l'agro,  i  relativi dati
catastali  e  la  superficie  irrigabile. Al modello di domanda vanno
allegati:
      a) corografia foglio intero (due copie);
      b) planimetria  catastale foglio intero esteso a tutto il corpo
aziendale  comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri
da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
      c) analisi    chimiche   e   batteriologiche   con   l'espressa
indicazione della salinita' espressa in g/l e la dichiarazione che le
acque  sono  state  prelevate da un tecnico di laboratorio analizzate
(due copie);
      d) versamento  alla  tesoreria  della  Regione Puglia, Banco di
Napoli,  su  c/c  n.  287706,  dell'importo  previsto per le spese di
istruttoria;
      e) per  pozzi  sprovvisti  di  autorizzazioni,  versamento alla
medesima   tesoreria   e   sul  medesimo  numero  di  conto  corrente
dell'importo  di  lire  50  mila per portate fino a 10 l/s e lire 200
mila  per  portate  superiori  a  10 l/s, in applicazione del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258 della legge 27 marzo 2001, n. 122.
    4.  Gli  atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma
di un tecnico abilitato all'esercizio professesionale.