Art. 3. Presentazione delle denunce 1. L'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8 e' abrogato. 2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1 della presente legge, esegue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituizone e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 4 settembre 2001 FITTO