Art. 3.
                     Presentazione delle denunce
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  8 e'
abrogato.
    2.  La  presentazione  delle  denunce  da  effettuarsi  presso le
amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1
della  presente  legge,  esegue ogni illecito amministrativo ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.
    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi e per gli
effetti  del combinato disposto degli articoli 127 della costituizone
e  60  dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 4 settembre 2001
                                FITTO