Art. 2.
  Misure di sostegno per l'acereditamento delle strutture formative
    1.  Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative
degli  enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la
Regione  Puglia,  la giunta regionale riconosce ai predetti organismi
un contributo straordinario "una tantum" determinato sulla base di un
progetto  di  ristrutturazione  presentato dagli enti, finalizzato al
superamento delle carenze e delle criticita' che possono pregiudicare
l'accreditamento delle sedi formative stesse.
    2. I progetti devono indicare:
      a) le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
      b) le strategie per la rimozione delle criticita' relativamente
alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;
      c) le risorse finanziarie occorrenti;
      d) i tempi di realizzazione.
    3. Il contributo sara' determinato sulla base del progetto di cui
al  comma  2  da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita
commissione,  composta  da  tre  componenti, anche esterni, dotati di
specifiche  competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in
particolare  assumere  a  riferimento i criteri adottati dalla giunta
regionale con specifico provvedimento sentite le parti sociali.
    4.  L'onere  di cui al presente articolo sara' contenuto entro il
limite massimo delle somme complessivamente derivanti:
      a) dagli  introiti  rivenienti  da operazioni e iniziative gia'
finanziate  dalla  Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel
periodo di operativita' del quadro comunitario di sostegno 1994/1999,
e  successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in
sede di chiusura del predetto programma;
      b) da  eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi
derivanti  da impegni gia' assunti a carico del bilancio autonomo per
le medesime attivita';
      c) da  eventuali  risorse  aggiuntive,  rispetto  a quelle gia'
assegnate  con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  del  30 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134  del  12 giugno  2001,  provenienti  dallo  Stato per le medesime
finalita'  previste  dall'art.  118, comma 9, della legge 29 dicembre
2000, n. 388.
    5.  Il  contributo  di  cui  innanzi  potra' essere corrisposto a
condizione che l'organismo:
      a) presenti  espressa  rinuncia  alla prosecuzione di eventuali
giudizi  in  corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione
e' chiamata in causa;
      b) abbia  regolarmente  provveduto a corrispondere ai formatori
in  albo  che  abbiano  esercitato  la  facolta' di cui all'art. 1 il
trattamento di fine rapporto.
    6.  La  Regione  Puglia  si  riserva  la  facolta' di disporre al
riguardo   specifici   controlli   ed   eroghera'   all'ente  gestore
interessato  il  contributo  di  cui al presente articolo in due rate
annuali,  previa  presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta
approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della
dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.
    7.   Gli   enti   gestori   cui  viene  destinato  il  contributo
straordinario  "una  tantum"  di  cui  alla  presente  legge dovranno
presentare  alla  Regione  Puglia,  entro  dodici  mesi dalla data di
approvazione del progetto, apposito rendiconto.