Art. 2. Misure di sostegno per l'acereditamento delle strutture formative 1. Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la giunta regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una tantum" determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticita' che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse. 2. I progetti devono indicare: a) le linee di sviluppo che si intendono perseguire; b) le strategie per la rimozione delle criticita' relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie; c) le risorse finanziarie occorrenti; d) i tempi di realizzazione. 3. Il contributo sara' determinato sulla base del progetto di cui al comma 2 da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione, composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla giunta regionale con specifico provvedimento sentite le parti sociali. 4. L'onere di cui al presente articolo sara' contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti: a) dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative gia' finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operativita' del quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma; b) da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni gia' assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attivita'; c) da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle gia' assegnate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalita' previste dall'art. 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n. 388. 5. Il contributo di cui innanzi potra' essere corrisposto a condizione che l'organismo: a) presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione e' chiamata in causa; b) abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facolta' di cui all'art. 1 il trattamento di fine rapporto. 6. La Regione Puglia si riserva la facolta' di disporre al riguardo specifici controlli ed eroghera' all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5. 7. Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.