Art. 3.
                          Norma finanziaria
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  1  della
presente  legge,  quantificati  in  complessive  lire 39.800.000.000,
trovano copertura:
      a) quanto  a  lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitali di
nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa, finanziati
con  decreto  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
30 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  134 del
12 giugno 2001;
      b) quanto   a  lire  30.682.902.000  mediante  istituzione  nel
bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione
avente   a   oggetto   "indennita'   e   contributo   una  tantum  di
incentivazione  all'esodo dei formatori in albo" con uno stanziamento
di  pari  importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000
dello  stanziamento  previsto  nell'esercizio  2001  sul  capitolo n.
1121028.
    2.  Alla  spesa  derivante  dall'applicazione  dell'art.  2 della
presente  legge  si fara' fronte con l'utilizzazione di tutte o parte
delle  risorse  finanziarie  provenienti  dagli  introiti previsti al
comma 4 del medesimo art. 2.
    La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi e per gli
effetti  dell'Art.  60  dello statuto ed entrera' in vigore il giorno
stesso   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 16 novembre 2001
                                FITTO