Art. 3. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, quantificati in complessive lire 39.800.000.000, trovano copertura: a) quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitali di nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001; b) quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto "indennita' e contributo una tantum di incentivazione all'esodo dei formatori in albo" con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell'esercizio 2001 sul capitolo n. 1121028. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fara' fronte con l'utilizzazione di tutte o parte delle risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo art. 2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 16 novembre 2001 FITTO