(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 4 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta regionale n. 446 del 12 aprile 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato l'accesso all elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici. Determinazione dei compensi; Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici 1. Ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 7/1998 e' istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici. 2. L'elenco regionale di cui al comma precedente e' composto di due sezioni distinte e separate: a) sezione tecnica: periti delegati tecnici; b) sezione storico-giuridica: istruttori. 3. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione tecnica, ciascun aspirante deve: essere regolarmente iscritto all'ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri, periti agrari o forestale e/o agrotecnico: presentare un dettagliato curriculum di attivita' professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attivita' stessa con attestati di lavoro eseguiti, di eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal relativo ordine o collegio di appartenenza; per i professionisti il cui ordinamento professionale non preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano gia' espletato incarichi prima del 28 gennaio 1998 occorrera', oltre a quanto indicato in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n. 7/1998 e copia dell'attestazione finale. 4. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione storico-giuridica, e' necessario che l'aspirante dimostri attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in materia di usi civici. Dovra' documentare, altresi', la maturata esperienza in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale cosi' come meglio specificate all'Art. 68 e seguenti del regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928. 5. La gestione dell'elenco e' affidata all'assessorato regionale all'agricoltura - ufficio usi civici di Bari. La domanda per l'iscrizione all'elenco regionale diretta al presidente della giunta regionale - per il tramite dell'assessore regionale all'agricoltura - dovra' essere redatta in carta semplice e corredata da: 1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili; c) carichi pendenti; d) indicazione della residenza; e) iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla prima sezione dell'elenco); f)curriculum vitae professionale; 2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalita' specifica acquisita in materia di usi civici.