Art. 10.
                      Garanzia di imparzialita'
    1.  La  Regione nell'affidamento degli incarichi e istruttori e/o
periti  delegati  tecnici,  per  quanto  possibile  dovra' evitare di
incaricare tecnici residenti nello stesso comune, tanto a garanzia di
assoluta imparzialita' nel compimento delle operazioni peritali.