Art. 11.
                          R e i n t e g r a
    1.  Il  perito  delegato  tecnico  nel  compiere le operazioni di
sistemazione  demaniale  opera  nell'assoluto  rispetto  della legge,
provvede   a  liquidare  gli  usi  civici  laddove  ne  ricorrano  le
condizioni  e  prescrive  la reintegra al patrimonio collettivo delle
parti  di  territorio  quando  il  possesso  da parte dei privati non
risulti legittimo.