Art. 12.
                    Durata dell'incarico peritale
    1. l'incarico affidato al perito delegato tecnico si conclude con
l'approvazione  del  progetto di sistemazione demaniale e che avviene
con  delibera  della  giunta  regionale e omologazione successiva, da
parte  del  commissariato  agli  usi  civici  di  Bari,  nel  caso di
legittimazione.
    2.  Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive
alla  omologazione  di  sistemazione  ovvero le operazioni di voltura
catastale,  registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione,
legittimazione,  alienazione  di terre che hanno mutato la originaria
destinazione agro-silvo-pastorali ove gia' autorizzati dalla Regione.
    3.  Nei  territori  per  i  quali  la  Regione  ha autorizzato la
alienazione   a   seguito  di  assenso  alla  sdemanializzazione,  le
operazioni  peritali  si  concludono solo dopo che tutti i possessori
per la "intera superficie" abbiano provveduto al pagamento dal comune
del   corrispettivo  stabilito  dal  perito  delegato  tecnico  quale
risarcimento  ai  residenti  per  la  superficie sottratta al demanio
civico.