Art. 12. Durata dell'incarico peritale 1. l'incarico affidato al perito delegato tecnico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale e che avviene con delibera della giunta regionale e omologazione successiva, da parte del commissariato agli usi civici di Bari, nel caso di legittimazione. 2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorali ove gia' autorizzati dalla Regione. 3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori per la "intera superficie" abbiano provveduto al pagamento dal comune del corrispettivo stabilito dal perito delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.