Art. 14. Gestione dei beni 1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche. La rendita sara' determinata ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/1998 anche al fine di evitare nel futuro il consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni.