Art. 14.
                          Gestione dei beni
    1.  Il  perito  delegato  tecnico  coadiuva  con  il comune nella
redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei
privati  delle  terre  civiche. La rendita sara' determinata ai sensi
dell'Art.  2,  comma 4, della legge regionale n. 7/1998 anche al fine
di  evitare  nel  futuro  il  consolidarsi  di  posizioni possessorie
assimilabili a nuove arbitrarie occupazioni.