Art. 2.
                        Gestione dell'elenco
    La Costituzione e la gestione dell'elenco e' affidata ad apposita
commissione,     costituita     presso     l'assessorato    regionale
all'agricoltura, composta da:
      a) dal dirigente di settore o suo delegato, quale presidente;
      b) da un dirigente di ufficio del settore agricoltura;
      c) dal dirigente dell'ufficio usi civici;
      d) da   due   esperti   nella   materia,  uno  per  la  sezione
tecnica-economica-territoriale   e   uno   per   la  sezione  storico
giuridica, nominati dalla giunta regionale;
    2. La  commissione,  costituita  con atto della giunta regionale,
dura  in  carica cinque anni e ogni componente puo' essere confermato
nell'incarico per altri cinque anni;
    3. in  caso  di  rinuncia  o  di  recesso,  con atto della giunta
regionale  si  provvede  alla reintegra, con altro componente di pari
qualifica e funzione.
    4. Per  l'affidamento  degli  incarichi  si  applica il principio
della rotazione tra gli iscritti.