Art. 2. Gestione dell'elenco La Costituzione e la gestione dell'elenco e' affidata ad apposita commissione, costituita presso l'assessorato regionale all'agricoltura, composta da: a) dal dirigente di settore o suo delegato, quale presidente; b) da un dirigente di ufficio del settore agricoltura; c) dal dirigente dell'ufficio usi civici; d) da due esperti nella materia, uno per la sezione tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati dalla giunta regionale; 2. La commissione, costituita con atto della giunta regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente puo' essere confermato nell'incarico per altri cinque anni; 3. in caso di rinuncia o di recesso, con atto della giunta regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e funzione. 4. Per l'affidamento degli incarichi si applica il principio della rotazione tra gli iscritti.