Art. 3. Redazione della perizia 1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale sara' effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione, il canone di leggittimazione, il riferimento a verifiche precedenti. La perizia e' redatta in duplice esemplare: uno cartaceo e uno informatizzato. 2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo della parcella sara' cosi' determinato: a) rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi, soggiorno e numero due pasti al giorno. I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro. b) compenso forfettario di L. 6.000 per ettaro di superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione di eventuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della relativa superficie. 3. (annullato).