Art. 3.
                       Redazione della perizia
    1. La   redazione   della  perizia  di  verifica  e  sistemazione
demaniale  sara'  effettuata  col  sistema  informatizzato secondo le
direttive  dell'ufficio.  La  perizia deve riportare il nominativo, i
dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e
la   particella,   la  superficie  catastale  e  quella  relativa  di
occupazione, il canone di leggittimazione, il riferimento a verifiche
precedenti.  La perizia e' redatta in duplice esemplare: uno cartaceo
e uno informatizzato.
    2. Per  le  operazioni di sola assegnazione a categoria l'importo
della parcella sara' cosi' determinato:
      a) rimborso  delle  spese  sostenute,  documentate,  su viaggi,
soggiorno e numero due pasti al giorno. I viaggi effettuati con mezzo
proprio  sono  rimborsabili nell'importo di un quinto del costo della
benzina per chilometro.
      b) compenso  forfettario  di  L. 6.000 per ettaro di superficie
interessato,  comprensivo della verifica catastale, della rilevazione
di   eventuali   occupatori   e  di  quant'altro  necessario  per  la
definizione della relativa superficie.
    3. (annullato).