Art. 4.
                Compenso agli istruttori e ai periti
    1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici sono a
carico del comune interessato.
    2. Gli   istruttori   e   i   periti   vengono   individuati  con
provvedimento  del  dirigente del settore competente, su proposta del
dirigente  dell'ufficio  usi  civici,  seguendo  il  principio  della
rotazione degli incarichi.
    3. Per la definizione dei compensi spettanti agli istruttori e ai
periti  delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla legge
8  luglio  1980,  n.  319,  e successive modificazioni e integrazioni
relativamente  alle  operazioni  eseguite  a richiesta dell'autorita'
giudiziaria.
    4. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di
cui  alla  legge  n.  319/1980  si  potra'  fare riferimento al regio
decreto  n.  15 novembre 1925, n. 2180, e successive modificazioni ed
integrazioni  avente  ad oggetto "approvazione del regolamento per la
liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed
ai  periti  incaricati  delle  operazioni  di riordinamento degli usi
civici del regno".
    5.  Ad  esclusione  della definizione degli importi da liquidarsi
dal  comune si confermano tutti i criteri contenuti nel regio decreto
n. 2180 del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.
    6.  Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste dall'art. 8
del  regio  decreto  n.  2180/1925 relativamente alla riduzione delle
parcelle  da  parte  dell'ufficio  usi  civici, a seconda la gravita'
degli  errori commessi dall'istruttore o dal perito delegato tecnico,
che  non  consenta  la  omologazione delle operazioni. L'omologazione
avviene con deliberazione del dirigente di settore.
    7.  Quando  l'operazione non sia stata omologata ed approvata per
vizio  derivante  dall'operazione stessa, l'importo complessivo della
parcella  sara'  costituito  dal  rimborso  delle  spese di viaggio e
soggiorno per intero, mentre per le vacazioni l'importo potra' essere
ridotto  alla  meta'  o  ad un terzo secondo la gravita' degli errori
commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'ufficio.
    8.  E', altresi', riconfermato il divieto di ogni convenzione fra
istruttori  e  periti  delegati tecnici, ed i comuni interessati alle
operazioni da compiersi.
    9.   La  deroga  a  questa  disposizione  comporta  la  decadenza
immediata dall'incarico.
    10.  La  liquidazione  della parcella prolessionale potra' essere
liquidata  dal  comune  a  conclusione  delle operazioni demaniali da
compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la
omologazione delle operazioni eseguite.
    11.  Salvo  casi  specifici,  si  potranno concedere anticipazini
sulle  spese  con  autorizzazione  dell'ufficio regionale usi civici,
liquidate dal comune interessato.