Art. 5. Compiti dell'istruttore. Spettanze 1. L'istruttore e' una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione. 2. E' un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del regio decreto n. 332 del 1928 Art. 68 e seguenti, puo' essere incaricato dalla Regione: a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime; b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuita' e di formulare i relativi progetti; c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'uffici o usi civici debba provvedere; d) per eseguire ogni altra disposizione che verra' loro impartita dalla Regione Puglia. 3. Il compenso spettante all' istruttore puo' essere definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato tecnico e dipende dalla complessita', natura, durata e specificita' dell'incarico assegnato. 4. L'istruttore puo' essere liquidato a cottimo, ove si' concordi preventivamente con il responsabile dell'ufficio regionale il compenso spettante per l'incarico da svolgere. 5. Per incarichi di particolare complessita' e durata potra' essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico. 6. Il comune potra subordinare la liquidazione delle parcelle ad operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all' istruttore e/o al perito delegato tecnico. 7. Per quanto attiene ai compiti degli incarichi delle operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito delegato tecnico. 8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con provvedimento del dirigente del settore agricoltura solo dopo il versamento da parte del comune degli importi relativi. 9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'ufficio usi civici della Regione, il compenso potra essere liquidato all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal comune. 10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attivita' amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di usi civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel relativo elenco.