Art. 5.
                 Compiti dell'istruttore. Spettanze
    1.    L'istruttore   e'   una   figura   di   collaboratore   non
necessariamente  iscritto  ad  uno  degli  ordini  professionali  che
abilitano all'esercizio di una libera professione.
    2. E' un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del regio
decreto  n.  332  del 1928 Art. 68 e seguenti, puo' essere incaricato
dalla Regione:
      a) per   compiere   le  ricerche  e  raccogliere  gli  elementi
necessari  per  l'accertamento  degli  usi civici e delle occupazioni
illegittime;
      b) per   approntare   tutti   gli   atti   preparatori  per  la
liquidazione  degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuita' e
di formulare i relativi progetti;
      c) per   compiere   istruttorie   sulle   questioni   attinenti
all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul
quale l'uffici o usi civici debba provvedere;
      d) per   eseguire  ogni  altra  disposizione  che  verra'  loro
impartita dalla Regione Puglia.
    3.  Il  compenso  spettante  all' istruttore puo' essere definito
prescindendo  dalle  tariffe  professionali  stabilite  per il perito
delegato  tecnico  e  dipende  dalla  complessita',  natura, durata e
specificita' dell'incarico assegnato.
    4. L'istruttore puo' essere liquidato a cottimo, ove si' concordi
preventivamente   con   il  responsabile  dell'ufficio  regionale  il
compenso spettante per l'incarico da svolgere.
    5.  Per  incarichi  di  particolare  complessita' e durata potra'
essere  liquidato  con  gli  stessi  criteri  definiti  per il perito
delegato tecnico.
    6.  Il comune potra subordinare la liquidazione delle parcelle ad
operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento nelle
casse  comunali  delle  somme rivenienti dalla liquidazione degli usi
civici  di  cui  all'incarico conferito all' istruttore e/o al perito
delegato tecnico.
    7. Per quanto attiene ai compiti degli incarichi delle operazioni
storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione
dell'incarico  relativo  ovvero  anche  anteriormente alle operazioni
demaniali che competono al perito delegato tecnico.
    8.   La  liquidazione  dei  compensi  compete  alla  Regione  con
provvedimento  del  dirigente  del  settore  agricoltura solo dopo il
versamento da parte del comune degli importi relativi.
    9.  Solo  in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'ufficio
usi   civici  della  Regione,  il  compenso  potra  essere  liquidato
all'istruttore  e/o  al  perito  delegato  tecnico  direttamente  dal
comune.
    10.  Per  l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e
di  ogni  altra  attivita'  amministrativa di sistemazione e gestione
delle  terre  di  usi  civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766,  e dal relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale
degli iscritti nel relativo elenco.