Art. 6.
                     Aggiornametito dell'elenco
    1.  Definito  l'elenco regionale, ogni esperto della materia puo'
in  qualsiasi  momento  chiedere  l'iscrizione  nello  stesso  elenco
esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che
hanno fatto istanza in sede di costituzione.
    2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente art.
2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si
intende accolta.