Art. 6. Aggiornametito dell'elenco 1. Definito l'elenco regionale, ogni esperto della materia puo' in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione. 2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al precedente art. 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.