Art. 8.
                        Incarichi collegiali
    1.  L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali puo'
essere compiuto collegialmente fra piu' professionisti in questo caso
il  compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad
un  solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno
degli   altri   componenti  del  collegio;  salvo  che  nell'atto  di
conferimento  dell'incaricati  debba  svolgere  personalmente  e  per
intero l'incarico affidato.
    2. Il comune puo' richiedere l'incarico collegiale a piu' esperti
con  motivate  ragioni  soprattutto quando al perito delegato tecnico
iscritto  all'elenco,  si  vuole affiancare un "istruttore" e/o altra
figura professioinle di particolare specializzazione nella disciplina
del diritto amministrative, urbanistica e/o scienze forestali.