Art. 8. Incarichi collegiali 1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali puo' essere compiuto collegialmente fra piu' professionisti in questo caso il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidato. 2. Il comune puo' richiedere l'incarico collegiale a piu' esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico iscritto all'elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura professioinle di particolare specializzazione nella disciplina del diritto amministrative, urbanistica e/o scienze forestali.