Art. 9.
        Doveri dell'istruttore e del perito delegato tecnico
    L'istruttore  e/o  il  perito  delegato  tecnico  nominato  dalla
Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato
risponde solo alla Regione; e gli ha il dovere di informare l'ufficio
usi  civici  di  ogni difficolta' che dovesse riscontrare nel proprio
operato  e ha l'obbligo di segnalare ogni eventuale irregolarita' che
dovesse  riscontrare  nel  compiere  le  operazioni  di  sistemazione
demaniale.
    2.  L'istruttore  e/o il perito delegato tecnico collabora con il
comune,  ma  nell'esercizio  della funzione rappresenta la Regione ed
opera  nel  supremo  interesse  di  garante  dei  diritti  di tutti i
residenti.
    3.  L'operato dell'istruttore e/o il perito delegato tecnico deve
essere,  quindi  improntato all'assoluta imparzialita' e garanzia dei
diritti  originari  imprescrittibili  delle  popolazioni  sulle terre
civiche.