Art. 2.
      Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
    1.  L'acquisto  della  personalita' giuridica avviene mediante il
riconoscimento  determinato  dall'iscrizione  nel  registro regionale
delle  persone  giuridiche  private  istituito  dal  presidente della
giunta  regionale che individua l'ufficio della presidenza a cui sono
affidate  la  tenuta,  la conservazione e l'aggiornamento, nonche' il
funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione.
    2.  La  domanda  per  il riconoscimento di una persona giuridica,
sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza  dell'ente,  e'  presentata al presidente della giunta
regionale.  Alla  domanda  i  richiedenti  allegano  copia  autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto.
    3.   Il   procedimento  amministrativo  di  riconoscimento  della
personalita'  giuridica  privata  e' avviato con l'assegnazione della
domanda  al  settore o all'ufficio competente per materia nell'ambito
del  l'organizzazione  regionale,  per  l'espletamento della relativa
attivita' istruttoria.
    4.  Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo a cui, ad
iniziativa  del dirigente, ai sensi della n. 241/1990 e' assegnata la
domanda di riconoscimento, dovra' accertare quanto segue:
      che  l'attivita' dell'organismo richiedente rientri nell'ambito
delle  materie  attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
      che  le  finalita'  statutarie si esauriscono nell'ambito della
Regione Puglia;
      che  siano  state  soddisfatte  tutte le condizioni previste da
norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente;
      che lo scopo sia possibile e lecito;
      che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da
idonea  documentazione  allegata  alla domanda, risulti adeguato alla
realizzazione dello scopo.
    5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
della  domanda  il responsabile del procedimento propone al dirigente
del  settore  di  appartenenza  l'adozione  dell'atto dirigenziale di
nulla  osta  all'iscrizione  nel  registro  regionale  delle  persone
giuridiche    private,    ovvero   di   dichiarazione   motivata   di
inammissibilita'  della  domanda,  provvedendo,  in  tal  caso,  alla
relativa  comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro
i successivi dieci giorni.
    6.  Non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  di adozione dell'atto
dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica
dell'atto  dirigenziale  esecutivo all'ufficio della presidenza della
giunta  regionale incaricato della tenuta del registro, unitamente ai
dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso.
    7.  L'ufficio  incaricato  della tenuta del registro provvede nei
successivi   venti   giorni  alla  iscrizione  e  alla  comunicazione
dell'avvenuta   iscrizione   al   legale   rappresentante   dell'ente
riconosciuto.
    8.  Qualora  il  responsabile  del  procedimento  ravvisi ragioni
ostative   all'iscrizione   ovvero  la  necessita'  di  integrare  la
documentazione  presentata,  entro  il  termine  dei predetti novanta
giorni,  ne  da'  motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei
successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei
trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie
di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica
ai  richiedenti  il  motivato  diniego ovvero propone al dirigente di
settore l'adozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel
registro regionale.
    9.  Il  riconoscimento  delle fondazioni istituite per testamento
puo'   essere   concesso   dalla   giunta   regionale,   su  proposta
dell'assessore  competente  per  materia,  in  caso di ingiustificata
inerzia  del soggetto abilitato, mediante l'adozione di apposito atto
deliberativo che ne disponga l'iscrizione nel registro regionale.