Art. 2. Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica 1. L'acquisto della personalita' giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito dal presidente della giunta regionale che individua l'ufficio della presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, nonche' il funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata al presidente della giunta regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. 3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalita' giuridica privata e' avviato con l'assegnazione della domanda al settore o all'ufficio competente per materia nell'ambito del l'organizzazione regionale, per l'espletamento della relativa attivita' istruttoria. 4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del dirigente, ai sensi della n. 241/1990 e' assegnata la domanda di riconoscimento, dovra' accertare quanto segue: che l'attivita' dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; che le finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia; che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente; che lo scopo sia possibile e lecito; che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al dirigente del settore di appartenenza l'adozione dell'atto dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilita' della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi dieci giorni. 6. Non oltre dieci giorni dalla data di adozione dell'atto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dell'atto dirigenziale esecutivo all'ufficio della presidenza della giunta regionale incaricato della tenuta del registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso. 7. L'ufficio incaricato della tenuta del registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al legale rappresentante dell'ente riconosciuto. 8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti novanta giorni, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al dirigente di settore l'adozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel registro regionale. 9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo che ne disponga l'iscrizione nel registro regionale.