(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 22 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Visto l'Art. 4 - comma 7 della legge n. 23/2000, che istituisce l'Albo delle associazioni e federazioni regolarmente riconosciute, la cui tenuta sara' affidata alla struttura regionale "Settore politiche migratorie", cosi' come e' stata individuata all'art. 12 della stessa legge; Visto l'Art. 7 della legge n. 23/2000, che invece, istituisce il "Consiglio generale dei pugliesi nel mondo" con compiti, tra l'altro, di "proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della legge" e di "proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione dei pugliesi all'estero e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario"; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1262 del 14 settembre 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23: "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" articoli 4, 7, 8; Emana il seguente regolamento: Art. 1. L'a l b o 1. L'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito dall'Art. 4, comma 7, della legge regionale, 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte sezioni: sezione I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori del confini della Regione Puglia; sezione II: Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali; sezione III: Federazioni di associazioni di cui alle sezioni precedenti; sezione IV: Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuita' e specificita' in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. 2. Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, Art. 4, comma 7, l'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito presso la Presidenza della giunta regionale, viene tenuto presso il settore politiche migratorie, istituito ai sensi dell'Art. 12 della stessa legge, sotto la diretta responsabilita' del dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarra' di apposita unita' organizzativa costituita con proprio atto dirigenziale. 3. L'unita' organizzativa di cui al comma precedente curera' altresi' la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'Art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'ambito della stessa unita', il dirigente del settore politiche migratorie individuera' il funzionario responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo Art. 3 del presente regolamento.