(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del
                          22 ottobre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  Costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1, nella parte in cui
attribuisce  al  Presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
    Visto  l'Art.  4 - comma 7 della legge n. 23/2000, che istituisce
l'Albo delle associazioni e federazioni regolarmente riconosciute, la
cui tenuta sara' affidata alla struttura regionale "Settore politiche
migratorie", cosi' come e' stata individuata all'art. 12 della stessa
legge;
    Visto  l'Art. 7 della legge n. 23/2000, che invece, istituisce il
"Consiglio generale dei pugliesi nel mondo" con compiti, tra l'altro,
di   "proposizione  e  consulenza  in  ordine  ai  programmi  e  agli
interventi  regionali  attuativi  della  legge"  e di "proposizione e
consulenza  in ordine alle problematiche relative alla condizione dei
pugliesi  all'estero  e  alle relative politiche di settore a livello
regionale, nazionale e comunitario";
    Vista  la  deliberazione  di  giunta  regionale  n.  1262  del 14
settembre  2001  con  la  quale  la  giunta regionale ha approvato lo
schema di regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre
2000, n. 23: "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" articoli 4,
7, 8;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              L'a l b o
    1.  L'albo  delle  associazioni e federazioni di associazioni dei
pugliesi  nel  mondo,  istituito  dall'Art.  4,  comma 7, della legge
regionale,  11 dicembre  2000, n. 23, si articola in quattro distinte
sezioni:
      sezione  I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede
operativa al di fuori del confini della Regione Puglia;
      sezione  II:  Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con
sede operativa al di fuori dei confini nazionali;
      sezione  III:  Federazioni  di associazioni di cui alle sezioni
precedenti;
      sezione  IV:  Associazioni  con  sede  operativa  in Puglia che
operino  con  continuita'  e  specificita'  in  favore degli emigrati
pugliesi e delle loro famiglie.
    2.  Ai  sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, Art.
4,  comma  7, l'albo delle associazioni e federazioni di associazioni
dei  pugliesi  nel mondo, istituito presso la Presidenza della giunta
regionale,  viene  tenuto  presso  il  settore  politiche migratorie,
istituito  ai sensi dell'Art. 12 della stessa legge, sotto la diretta
responsabilita'  del dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarra'
di   apposita   unita'  organizzativa  costituita  con  proprio  atto
dirigenziale.
    3.  L'unita'  organizzativa  di  cui  al comma precedente curera'
altresi'  la  tenuta  dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6
dell'Art.   4   della   legge  regionale  11 dicembre  2000,  n.  23.
Nell'ambito  della  stessa unita', il dirigente del settore politiche
migratorie  individuera' il funzionario responsabile del procedimento
istruttorio di cui al successivo Art. 3 del presente regolamento.