Art. 10. Compiti del Segretario 1. Il Segretario del consiglio generale dei pugliesi nel mondo, di cui all'Art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attivita' del consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato. 2. Il Segretario partecipa ai lavori del consiglio Generale, redige e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne tiene i documenti e gli atti. 3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore politiche migratorie e i componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte anche all'estero dagli stessi componenti.