Art. 10.
                       Compiti del Segretario
    1.  Il  Segretario del consiglio generale dei pugliesi nel mondo,
di cui all'Art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.
23,  collabora  e  assiste  il  Presidente della giunta regionale per
tutti  gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attivita'
del consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.
    2.  Il  Segretario  partecipa  ai  lavori del consiglio Generale,
redige  e  controfirma,  unitamente  al  presidente,  i verbali delle
sedute e ne tiene i documenti e gli atti.
    3.  Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore
politiche  migratorie  e  i  componenti  il  consiglio  generale  dei
pugliesi  nel  mondo,  raccoglie  e  conserva tutta la documentazione
relativa   alle   attivita'  svolte  anche  all'estero  dagli  stessi
componenti.