Art. 11. Svolgimento dei lavori 1. Le sedute del consiglio generale dei pugliesi nel mondo sono presiedute dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti di cui all'Art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. 2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della seduta, dell'assistenza del segretario del consiglio generale, del dirigente del Settore politiche migratorie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai quali puo' eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura normativa, programmatica e tecnico-amministrativa utili al piu' approfondito e motivato esame dell'argomento in discussione. 3. Spetta al presidente dichiarare aperta la seduta, previa verifica del numero legale ai sensi dell'Art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. 4. Spettano altresi' al Presidente tutti i poteri di direzione dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto dell'assemblea eventuali documenti o proposte. 5. L'esame degli argomenti avverra' nell'ordine indicato nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del presidente o diverso avviso espresso a maggioranza dall'assemblea. 6. Di norma, e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni componente del consiglio generale che ne abbia fatto richiesta puo' parlare per una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si susseguiranno, salvo diverso e motivato avviso del presidente, secondo l'ordine cronologico della richiesta. 7. Ogni componente del consiglio generale puo', in ogni momento, chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.