Art. 12.
                Deliberazioni del Consiglio generale
    1.   Ai  sensi  dell'Art.  7,  comma  6,  della  legge  regionale
11 dicembre  2000,  n.  23,  il  consiglio generale assume le proprie
deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.
    2.  Il  consiglio  generale  delibera,  di  norma,  a voto palese
espresso per appello nominale o per alzata di mano.
    3.  Il  consiglio  generale delibera segretamente per la elezione
dell'Ufficio  di  presidenza,  per  motivate  ragioni di opportunita'
riconosciute  tali  dal  presidente  e  tutte le volte in cui il voto
implica valutazioni sulla qualita' delle persone.
    4. Delle modalita' seguite per la votazione e del risultato della
stessa,  il segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta
e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.