Art. 12. Deliberazioni del Consiglio generale 1. Ai sensi dell'Art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il consiglio generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti. 2. Il consiglio generale delibera, di norma, a voto palese espresso per appello nominale o per alzata di mano. 3. Il consiglio generale delibera segretamente per la elezione dell'Ufficio di presidenza, per motivate ragioni di opportunita' riconosciute tali dal presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla qualita' delle persone. 4. Delle modalita' seguite per la votazione e del risultato della stessa, il segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.