Art. 13. C o m m i s s i o n i 1. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo puo' organizzare i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o piu' commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio, approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari problematiche. 2. Ogni commissione costituita, elegge al proprio interno, a maggioranza, un presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al consiglio generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate. 3. Ogni commissione puo' chiedere di farsi assistere durante i propri lavori da unita' di personale regionale in servizio presso il Settore politiche migratorie, con compiti di segreteria tecnica.