Art. 13.
                        C o m m i s s i o n i
    1.  Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo puo' organizzare
i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o piu'
commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di
studio,  approfondimento,  elaborazione  di  testi  e formulazione di
proposte su particolari problematiche.
    2.  Ogni  commissione  costituita,  elegge  al proprio interno, a
maggioranza,  un  presidente,  che  ne dirige i lavori e riferisce al
consiglio    generale   sui   lavori   della   stessa,   sottoponendo
all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.
    3.  Ogni  commissione  puo' chiedere di farsi assistere durante i
propri  lavori da unita' di personale regionale in servizio presso il
Settore politiche migratorie, con compiti di segreteria tecnica.