Art. 14. Elezione dell'Ufficio di presidenza 1. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa indicazione formale di candidature, l'Ufficio di presidenza di cui all'Art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. 2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda non piu' di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti giovani di cui all'Art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. 3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di cui all'Art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. 4. Nell'ambito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice presidenti, di cui uno residente all'estero.