Art. 14.
                 Elezione dell'Ufficio di presidenza
    1.  Nel  corso della seduta di insediamento il consiglio generale
dei  pugliesi  nel  mondo  elegge  al suo interno, con voto segreto e
senza   previa  indicazione  formale  di  candidature,  l'Ufficio  di
presidenza  di cui all'Art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n. 23.
    2.  L'elezione  dei nove membri avviene indicando su unica scheda
non  piu'  di  sei  nominativi,  di  cui almeno uno individuato tra i
componenti giovani di cui all'Art. 7, comma 2, lettera b) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
    3.  Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito
da  due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria
dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti,
indi  proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti
della  graduatoria,  assicurando  che  fra questi ci siano almeno tre
rappresentanti   dei   pugliesi  residenti  all'estero  e  almeno  un
rappresentante  dei  giovani  pugliesi  di  cui  all'Art. 7, comma 2,
lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
    4.  Nell'ambito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza,
il  Presidente  della  Giunta  designa  con  proprio  atto  due  Vice
presidenti, di cui uno residente all'estero.