Art. 15.
                      Diritto alla informazione
    1.  Anche  al  di  fuori  delle sedute del consiglio generale dei
pugliesi  nel  mondo, i componenti dello stesso, possono chiedere per
iscritto,  tramite  il  segretario del consiglio, al presidente della
giunta  regionale  e/o  al dirigente del settore politiche migratorie
informazioni  sulle  attivita' del consiglio generale, sulle linee di
politica  migratoria  della  Regione,  sull'applicazione  della legge
regionale  11 dicembre  2000,  n.  23,  e  sullo  stato dei programmi
attuativi della stessa.
    2.  La  richiesta  di informazione deve essere evasa da chi ne ha
competenza entro il termine massimo di trenta giorni.