Art. 15. Diritto alla informazione 1. Anche al di fuori delle sedute del consiglio generale dei pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso, possono chiedere per iscritto, tramite il segretario del consiglio, al presidente della giunta regionale e/o al dirigente del settore politiche migratorie informazioni sulle attivita' del consiglio generale, sulle linee di politica migratoria della Regione, sull'applicazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi della stessa. 2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha competenza entro il termine massimo di trenta giorni.