Art. 16. Decadenza e sostituzione 1. I componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura regionale. 2. Un singolo componente del consiglio generale puo', altresi' essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie,o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In tal caso la perdita della qualita' di componente del consiglio generale comporta anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di presidenza. 3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il presidente della giunta regionale sostituisce, con proprio decreto, il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle indicazioni operative indicati dall'Art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 6, comma 7, e dall'Art. 7 del presente regolamento. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 3 ottobre 2001. FITTO