Art. 16.
                      Decadenza e sostituzione
    1.  I  componenti  del  consiglio generale dei pugliesi nel mondo
decadono  di  diritto  dal  loro  mandato  con  la  conclusione della
legislatura regionale.
    2.  Un  singolo  componente del consiglio generale puo', altresi'
essere   dichiarato   decaduto   in   caso   di  decesso,  dimissioni
volontarie,o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di
lavori  dell'organismo.  In  tal  caso  la  perdita della qualita' di
componente   del  consiglio  generale  comporta  anche  la  decadenza
dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di presidenza.
    3.  Nell'ipotesi  di  decadenza  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,  il  presidente  della  giunta  regionale  sostituisce, con
proprio  decreto,  il  componente  decaduto sulla base dei termini di
rappresentanza  e  delle  indicazioni operative indicati dall'Art. 7,
comma  2,  della  legge  regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e tenendo
conto  di  quanto  previsto  dall'Art.  6, comma 7, e dall'Art. 7 del
presente regolamento.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 3 ottobre 2001.
                                FITTO