Art. 3. Procedimento amministrativo 1. Le richieste di inserimento nell'albo delle associazioni e delle federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 2 del presente regolamento, sono indirizzate al presidente della giunta regionale presso il settore politiche migratorie della Regione Puglia. 2. Il settore politiche migratorie cura, attraverso un proprio funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'inserimento nell'albo dell'associazione o federazione di associazioni richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilita' e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'Art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. 3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento puo' richiedere alla associazione o federazione istante ogni elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della domanda. Lo stesso funzionario, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, puo' altresi' richiedere la collaborazione delle autorita' diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente. 4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la proposta di iscrizione o meno nell'albo, convalidata dal dirigente del settore politiche migratorie, viene trasmessa al presidente della giunta regionale per l'adozione del decreto di cui all'Art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Il decreto motivato puo' essere di accoglimento o di rifiuto. 5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura del gabinetto del presidente, uno viene acquisito all'albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato alla associazione o federazione istante a cura del settore politiche migratorie.