Art. 4. Revoca del riconoscimento 1. Ai sensi dell'Art. 4, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, l'iscrizione nell'albo di una associazione o federazione di associazioni puo' essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente della giunta regionale in caso di successiva perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalita' della suddetta legge regionale. 2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente della giunta regionale su sua iniziativa, ovvero su iniziativa del Settore politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo precedente della presente legge. 3. Il procedimento di cui al comma precedente puo' essere attivato d'ufficio, ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorita' diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza pugliese nel mondo. 4. Ai sensi dell'Art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente del settore politiche migratorie provvede a dare notizia alla associazione o federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.