Art. 4.
                      Revoca del riconoscimento
    1.   Ai  sensi  dell'Art.  4,  comma  6,  della  legge  regionale
11 dicembre 2001, n. 23, l'iscrizione nell'albo di una associazione o
federazione di associazioni puo' essere revocata in qualsiasi momento
dal  Presidente  della giunta regionale in caso di successiva perdita
dei  requisiti  richiesti  o  di  atteggiamento  incompatibile con le
finalita' della suddetta legge regionale.
    2.  La  revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente
della  giunta  regionale  su sua iniziativa, ovvero su iniziativa del
Settore politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  precedente  della  presente
legge.
    3.  Il  procedimento  di  cui  al  comma  precedente  puo' essere
attivato  d'ufficio,  ovvero  sulla  base di segnalazione argomentata
delle autorita' diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi
pubblici  e  privati,  di  associazioni  e  di  ogni  altro  soggetto
interessato  alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza
pugliese nel mondo.
    4.  Ai  sensi  dell'Art.  8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
dirigente  del  settore  politiche migratorie provvede a dare notizia
alla   associazione   o   federazione   interessata   dell'avvio  del
procedimento di revoca.