Art. 6. Assemblee continentali dei presidenti 1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura regionale cinque assemblee continentali dei presidenti delle associazioni e federazioni di associazioni iscritte nell'albo regionale per la designazione dei componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. In sede di assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo. 2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del presidente della giunta regionale in cinque diverse localita' rispettivamente appartenenti all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e all'Australia. 3. A ciascuna assemblea, convocata dal presidente della giunta regionale, partecipano, con diritto di voto, i presidenti regolarmente in carica delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi sede nell'ambito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla Regione e iscritte nelle sezioni I, II e III all'albo di cui all'Art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. 4. Partecipano, altresi', senza diritto di voto, il presidente della giunta regionale o suo delegato e il dirigente del settore politiche migratorie o suo delegato. 5. Spettano al presidente della giunta regionale o suo delegato tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto. Egli ha pure facolta' di fare proposte alla assemblea al, fine di favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione. 6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle associazioni e federazioni di associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsti dall'Art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Con separata votazione i presidenti delle associazioni iscritte nella sezione II dell'albo designano i componenti del consiglio generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'Art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale. 7. Oltre a designare i componenti del consiglio generale del pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 7, comma 2. della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, e per rendere possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal successivo Art. 16 del presente regolamento, ogni assemblea continentale indica almeno un componente supplente. 8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna associazione, tra quelle iscritte nelle sezioni I e II dell'albo, esprime un solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'associazione stessa. Il presidente di ciascuna federazione di associazioni, tra quelle iscritte alla sezione III dell'albo, esprime tanti voti quante sono le associazioni aderenti. 9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura delle spese relative sono previste nel piano degli interventi elaborato, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.