Art. 6.
                Assemblee continentali dei presidenti
    1.  La  Regione  Puglia  indice  all'inizio  di  ogni legislatura
regionale   cinque   assemblee   continentali  dei  presidenti  delle
associazioni   e   federazioni  di  associazioni  iscritte  nell'albo
regionale  per  la  designazione dei componenti il consiglio generale
dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 7, comma
2,  della  legge  regionale  11 dicembre  2001,  n.  23.  In  sede di
assemblea  la  designazione  avviene unitariamente ovvero, in caso di
mancata   intesa,   a  scrutinio  segreto  con  voto  limitato  a  un
nominativo.
    2.  Le  assemblee  continentali,  di  cui al comma precedente, si
svolgono   di   norma  entro  novanta  giorni  dall'insediamento  del
presidente   della  giunta  regionale  in  cinque  diverse  localita'
rispettivamente   appartenenti   all'Europa,  all'America  del  Nord,
all'America del Sud, all'Africa e all'Australia.
    3.  A  ciascuna  assemblea, convocata dal presidente della giunta
regionale,   partecipano,   con   diritto   di   voto,  i  presidenti
regolarmente   in   carica   delle   associazioni  e  federazioni  di
associazioni  dei  pugliesi  nel  mondo,  aventi sede nell'ambito del
continente  considerato,  regolarmente  riconosciute  dalla Regione e
iscritte  nelle sezioni I, II e III all'albo di cui all'Art. 4, comma
5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.
    4.  Partecipano,  altresi',  senza diritto di voto, il presidente
della  giunta  regionale  o  suo  delegato e il dirigente del settore
politiche migratorie o suo delegato.
    5.  Spettano  al presidente della giunta regionale o suo delegato
tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea,
compresi  quelli  di dare o negare la parola e di verifica dei poteri
degli  aventi diritto al voto. Egli ha pure facolta' di fare proposte
alla assemblea al, fine di favorire l'esito unitario delle operazioni
di designazione.
    6.  Nel  corso  delle assemblee i presidenti delle associazioni e
federazioni  di associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo
designano  i componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo
previsti  dall'Art.  7,  comma  2,  lettera  a) della legge regionale
11 dicembre  2001,  n.  23. Con separata votazione i presidenti delle
associazioni   iscritte   nella  sezione  II  dell'albo  designano  i
componenti  del  consiglio  generale  dei Pugliesi nel mondo previsti
dall'Art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.
    7.  Oltre  a  designare  i  componenti del consiglio generale del
pugliesi  nel  mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle
lettere  a)  e  b)  dell'Art.  7,  comma  2.  della  legge  regionale
11 dicembre   2001,  n.  23,  e  per  rendere  possibile  l'eventuale
applicazione  dei  meccanismi di sostituzione previsti dal successivo
Art.  16 del presente regolamento, ogni assemblea continentale indica
almeno un componente supplente.
    8.  In sede di votazione, il presidente di ciascuna associazione,
tra  quelle  iscritte nelle sezioni I e II dell'albo, esprime un solo
voto,  a  prescindere  dalla  consistenza  numerica dell'associazione
stessa.  Il  presidente  di ciascuna federazione di associazioni, tra
quelle iscritte alla sezione III dell'albo, esprime tanti voti quante
sono le associazioni aderenti.
    9.  Lo  svolgimento  delle  assemblee continentali e la copertura
delle  spese  relative  sono  previste  nel  piano  degli  interventi
elaborato,  per  l'anno  di  riferimento, ai sensi dell'Art. 10 della
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.