Art. 7.
                         Altre designazioni
    1.  I  componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di
cui  alle lettere c) e l) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale
11 dicembre  2001,  n. 23, sono designati motu proprio dal presidente
della giunta regionale.
    2.  I  componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di
cui  alla  lettera  d)  dell'Art.  7,  comma 2, della legge regionale
11 dicembre  2001,  n.  23,  sono  designati dai presidenti regionali
delle  associazioni  iscritte nella sezione IV nell'albo nel corso di
una  assemblea  delle  stesse  convocata  dal presidente della giunta
regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento.
    3.  I  componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di
cui  alle lettere h) e i) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale
11 dicembre  2001, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni
interessate  sulla  base  di procedure autogestite e nel rispetto dei
termini  temporali  previsti dall'Art. 7, comma 4, della stessa legge
regionale.