Art. 7. Altre designazioni 1. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere c) e l) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati motu proprio dal presidente della giunta regionale. 2. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alla lettera d) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dai presidenti regionali delle associazioni iscritte nella sezione IV nell'albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal presidente della giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento. 3. I componenti il consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere h) e i) dell'Art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto dei termini temporali previsti dall'Art. 7, comma 4, della stessa legge regionale.