Art. 8.
                          Norma transitoria
    1.  In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni
per  il  decreto presidenziale di nomina dei componenti del consiglio
generale  dei  pugliesi  nel  mondo di cui all'Art. 7, comma 3, della
legge  regionale  11 dicembre  2001,  n. 23, decorre dalla data della
effettiva  istituzione  dell'albo  indicata  dall'Art. 5 del presente
regolamento.
    2.  Dalla  stessa  data  decorrono  i  termini  di novanta giorni
previsti  dall'Art.  6, comma 2, e dall'Art. 7, comma 2, del presente
regolamento.