Art. 8. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, decorre dalla data della effettiva istituzione dell'albo indicata dall'Art. 5 del presente regolamento. 2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni previsti dall'Art. 6, comma 2, e dall'Art. 7, comma 2, del presente regolamento.