Art. 9. Convocazione del consiglio generale 1. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della giunta regionale con invito formale contenente l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito vicne spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta. 2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale convocazione sara' preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta. 3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di presidenza di cui all'Art. 8, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Tuttavia, in caso di fondate ragioni di urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotti alla meta'.