Art. 9.
                 Convocazione del consiglio generale
    1.  Il  consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato
dal  presidente  della giunta regionale con invito formale contenente
l'indicazione  del  luogo  e  della data o delle date di svolgimento,
dell'orario  di  inizio  dei  lavori  e  dell'ordine del giorno della
sessione.  L'invito  vicne  spedito  al  domicilio, all'uopo indicato
dagli   stessi  componenti,  con  ogni  mezzo  idoneo  ad  accertarne
l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per
la seduta.
    2.   Per   i   componenti   domiciliati   all'estero  la  formale
convocazione   sara'   preceduta   da   avviso,  contenente  la  sola
indicazione  della  data  o  delle  date di svolgimento e dell'ora di
inizio  dei  lavori,  inviato  con  un mezzo di comunicazione rapida,
compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta.
    3.  Alle  stesse  procedure  indicate  nei  commi  precedenti del
presente  articolo  sono  sottoposte  le convocazioni dell'Ufficio di
presidenza di cui all'Art. 8, della legge regionale 11 dicembre 2000,
n. 23.
    Tuttavia,  in  caso  di  fondate  ragioni di urgenza i termini di
spedizione  dell'invito  e  dell'avviso  indicati nei commi 1 e 2 del
presente articolo possono essere ridotti alla meta'.