Art. 10.
                        Associazioni pro-loco
    1.  La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti
di  promozione  dell'accoglienza  turistica  volti  in  particolare a
realizzare:
      a) iniziative  idonee  a favorire la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione turistica locale;
      b) iniziative  atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei
turisti;
      c) assistenza e informazione ai turisti.
    2.  Le  pro-loco  che  esercitano  funzioni  di  informazione  ed
accoglienza  sono  tenute  al  rispetto  degli  specifici standard di
qualita'  di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). La professionalita'
degli   operatori   e'   conseguita   mediante   percorsi   formativi
certificati.
    3.  Sono  istituiti  gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini
dell'iscrizione  le  associazioni  devono  possedere un ordinamento a
base  democratica  e perseguire finalita' di valorizzazione turistica
della  localita'  in cui operano. L'iscrizione e' subordinata inoltre
al   parere   favorevole   del   comune   o  dei  comuni  interessati
all'attivita' delle singole pro-loco.
    4.   Le  province  disciplinano  le  modalita'  per  l'iscrizione
all'albo  delle  pro-loco  e  la  gestione  dello stesso, nonche' per
l'erogazione dei contributi per l'attivita'.
    5.  La  Regione assegna risorse finanziarie alle province ai fini
dell'erogazione dei contributi per l'attivita' delle pro-loco.