Art. 10. Associazioni pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volti in particolare a realizzare: a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale; b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; c) assistenza e informazione ai turisti. 2. Le pro-loco che esercitano funzioni di informazione ed accoglienza sono tenute al rispetto degli specifici standard di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). La professionalita' degli operatori e' conseguita mediante percorsi formativi certificati. 3. Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini dell'iscrizione le associazioni devono possedere un ordinamento a base democratica e perseguire finalita' di valorizzazione turistica della localita' in cui operano. L'iscrizione e' subordinata inoltre al parere favorevole del comune o dei comuni interessati all'attivita' delle singole pro-loco. 4. Le province disciplinano le modalita' per l'iscrizione all'albo delle pro-loco e la gestione dello stesso, nonche' per l'erogazione dei contributi per l'attivita'. 5. La Regione assegna risorse finanziarie alle province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attivita' delle pro-loco.