Art. 11. Agenzia di promozione turistica 1. E' istituita l'agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della Regione per la promozione turistica dell'Umbria e di supporto al sistema turistico regionale. 2. L'agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nonche' di proprio personale. Al personale dell'agenzia si applicano i Contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle Regioni. 3. La gestione dell'agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di attivita' di erogazione di servizi a contenuto specialistico, e' improntata a criteri di imprenditorialita' ed economicita'. 4. L'agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi regionali, ne disciplina l'organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilita', in quanto compatibile. Il bilancio preventivo e' deliberato in pareggio e l'agenzia non puo' assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui al comma 6. 5. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'agenzia, anche mettendo a disposizione mediante conferimento in natura o stipulazione di appositi atti convenzionali, beni mobili e immobili di sua proprieta' o proprio personale. La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle attivita' affidate all'agenzia nell'ambito del piano triennale di sviluppo turistico o del documento annuale di indirizzo. 6. L'agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel piano triennale di sviluppo turistico o nel documento annuale di indirizzo; b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali; c) attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione formulati dai sistemi turistici locali coerenti con il piano triennale di sviluppo turistico e con il documento annuale di indirizzo; d) svolgimento, sulla base di specifiche convenzioni, di altre attivita' a carattere tecnico per conto della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.