Art. 11.
                   Agenzia di promozione turistica
    1. E' istituita l'agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di
seguito   agenzia,   organismo  tecnico-operativo  strumentale  della
Regione  per  la  promozione  turistica  dell'Umbria e di supporto al
sistema turistico regionale.
    2.  L'agenzia  ha  personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
dotata  di  autonomia amministrativa e gestionale, nonche' di proprio
personale.   Al  personale  dell'agenzia  si  applicano  i  Contratti
collettivi di lavoro dei dipendenti delle Regioni.
    3.  La gestione dell'agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di
attivita'  di  erogazione  di  servizi  a contenuto specialistico, e'
improntata a criteri di imprenditorialita' ed economicita'.
    4.  L'agenzia  adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei
principi  generali  fissati  dalle  leggi  regionali,  ne  disciplina
l'organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo
contabile,  facendo  riferimento  alla  vigente  legge  regionale  di
contabilita',  in  quanto  compatibile.  Il  bilancio  preventivo  e'
deliberato in pareggio e l'agenzia non puo' assumere impegni di spesa
eccedenti le disponibilita' finanziarie accertate in sede di bilancio
di  previsione,  se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti
di pari importo anche in relazione ai compiti di cui al comma 6.
    5.   La   Regione   contribuisce   alle  spese  di  funzionamento
dell'agenzia,  anche mettendo a disposizione mediante conferimento in
natura  o  stipulazione di appositi atti convenzionali, beni mobili e
immobili  di sua proprieta' o proprio personale. La Regione finanzia,
inoltre,   lo   svolgimento   delle  attivita'  affidate  all'agenzia
nell'ambito del piano triennale di sviluppo turistico o del documento
annuale di indirizzo.
    6. L'agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
      a) attuazione,  anche sulla base di specifiche convenzioni, dei
programmi  di  promozione  previsti  nel  piano triennale di sviluppo
turistico o nel documento annuale di indirizzo;
      b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici
locali;
      c) attuazione,   sulla  base  di  specifiche  convenzioni,  dei
programmi  di  promozione  formulati  dai  sistemi  turistici  locali
coerenti  con  il  piano  triennale  di  sviluppo  turistico e con il
documento annuale di indirizzo;
      d) svolgimento,  sulla base di specifiche convenzioni, di altre
attivita'  a  carattere  tecnico  per  conto della Regione o di altri
soggetti pubblici o privati.