Art. 12. Organi dell'agenzia 1. Sono organi dell'agenzia: a) l'amministratore unico; b) il collegio dei revisori dei conti. 2. L'ammiistratore unico dell'agenzia e' nominato dal presidente della giunta regionale, tra soggetti in possesso di competenze in materia di organizzazione e amministrazione, maturate sia in ambito pubblico sia privato, dura in carica tre anni e il mandato puo' essere rinnovato. 3. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita le funzioni di indirizzo amministrativo espressamente attribuitegli dal comma 5 dal regolamento interno. 4. All'amministratore unico spetta un'indennita' mensile il cui ammontare e' fissato nel decreto di nomina e comunque non superiore al venti per cento dell'indennita' di consigliere regionale. All'amministratore unico e' corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento del mandato, il trattamento spettante ai dirigenti della Regione. 5. L'amministratore unico adotta il regolamento interno e determina la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di riferimento, all'approvazione del piano annuale di attivita' e del relativo bilancio di previsione, nonche', entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto consuntivo, allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano di attivita'. 6. L'amministratore unico si avvale di un comitato tecnico nominato, su sua proposta, dal presidente della giunta regionale. Il comitato e' composto di tre membri scelti tra esperti del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e resta in carica per la durata del mandato dell'amministratore. Il funzionamento del comitato e' disciplinato dal regolamento interno. 7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed e' composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il collegio e' eletto dal consiglio regionale ai sensi dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne individua il presidente e, per ciascun membro effettivo, il rispettivo supplente. 8. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'attivita' dell'agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti: a) il regolamento interno, con l'allegata dotazione organica del personale, nonche' le relative modifiche; b) il piano di attivita', il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo; c) il contratto di lavoro decentrato dell'agenzia.