Art. 12.
                         Organi dell'agenzia
    1. Sono organi dell'agenzia:
      a) l'amministratore unico;
      b) il collegio dei revisori dei conti.
    2.  L'ammiistratore unico dell'agenzia e' nominato dal presidente
della  giunta  regionale,  tra  soggetti in possesso di competenze in
materia  di  organizzazione e amministrazione, maturate sia in ambito
pubblico  sia  privato,  dura  in  carica  tre anni e il mandato puo'
essere rinnovato.
    3.   L'amministratore   unico   ha   la   rappresentanza   legale
dell'agenzia  ed  esercita  le  funzioni  di indirizzo amministrativo
espressamente attribuitegli dal comma 5 dal regolamento interno.
    4.  All'amministratore  unico spetta un'indennita' mensile il cui
ammontare  e'  fissato nel decreto di nomina e comunque non superiore
al   venti   per  cento  dell'indennita'  di  consigliere  regionale.
All'amministratore  unico  e'  corrisposto,  per le missioni connesse
all'espletamento  del  mandato, il trattamento spettante ai dirigenti
della Regione.
    5.   L'amministratore  unico  adotta  il  regolamento  interno  e
determina  la  dotazione  organica.  Provvede  inoltre,  entro  il 30
settembre    dell'anno    che    precede   quello   di   riferimento,
all'approvazione  del  piano  annuale  di  attivita'  e  del relativo
bilancio   di  previsione,  nonche',  entro  il  30 aprile  dell'anno
successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto consuntivo,
allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attivita' svolta
e  sui  risultati  conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel
piano di attivita'.
    6.  L'amministratore  unico  si  avvale  di  un  comitato tecnico
nominato,  su sua proposta, dal presidente della giunta regionale. Il
comitato  e'  composto  di tre membri scelti tra esperti del settore,
sentite  le  associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
resta  in  carica  per  la durata del mandato dell'amministratore. Il
funzionamento del comitato e' disciplinato dal regolamento interno.
    7.  Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed
e'  composto  di  tre membri effettivi, compreso il presidente, e due
supplenti, iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il
collegio  e'  eletto  dal  consiglio  regionale  ai sensi dalla legge
regionale   21 marzo  1995,  n.  11  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  che  ne  individua il presidente e, per ciascun membro
effettivo, il rispettivo supplente.
    8.   La  giunta  regionale  esercita  le  funzioni  di  vigilanza
sull'attivita'  dell'agenzia.  Sono  sottoposti  alla  sua preventiva
approvazione i seguenti atti:
      a) il  regolamento  interno,  con l'allegata dotazione organica
del personale, nonche' le relative modifiche;
      b) il  piano  di attivita', il bilancio di previsione annuale e
il conto consuntivo;
      c) il contratto di lavoro decentrato dell'agenzia.