Art. 13. Soppressione dell'azienda 1. L'azienda di promozione turistica istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, e' soppressa con effetto dalla data di nomina dell'amministratore unico dell'agenzia. 2. Fino alla data di soppressione, l'azienda di promozione turistica e' amministrata da un commissario straordinario nominato con decreto del presidente della giunta regionale, il quale svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente. 3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante al commissario. 4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attivita' del commissario e' assicurato dal collegio dei revisori dei conti della soppressa azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.