Art. 13.
                      Soppressione dell'azienda
    1.  L'azienda  di  promozione  turistica istituita ai sensi della
legge  regionale 8 agosto 1996, n. 20, e' soppressa con effetto dalla
data di nomina dell'amministratore unico dell'agenzia.
    2.  Fino  alla  data  di  soppressione,  l'azienda  di promozione
turistica  e'  amministrata  da un commissario straordinario nominato
con  decreto  del  presidente della giunta regionale, il quale svolge
anche le funzioni di liquidatore dell'ente.
    3.  Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante
al commissario.
    4.   Il  controllo  amministrativo-contabile  sull'attivita'  del
commissario  e'  assicurato dal collegio dei revisori dei conti della
soppressa  azienda,  in  carica  alla data di entrata in vigore della
presente legge.