Art. 15.
                            Liquidazione
    1.  Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di
liquidazione,    procede    alla   ricognizione   della   consistenza
patrimoniale  e  alla  redazione del conto consuntivo dell'azienda di
promozione turistica.
    2.   Il   commissario  svolge  ogni  altro  compito  demandatogli
nell'atto  di  nomina  e  resta  in  carica per tutti gli adempimenti
conseguenti  allo scioglimento dell'azienda di promozione turistica e
comunque  non  oltre  tre mesi dalla nomina dell'amministratore unico
dell'agenzia.
    3.  Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale gia'
in  servizio presso l'azienda di promozione turistica, il commissario
si  avvale,  per  le  operazioni  di  liquidazione,  delle competenti
strutture dell'amministrazione regionale.
    4.  Decorso  il termine fissato dal comma 2 senza che siano state
completate  le  operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal
competente servizio della giunta regionale.