Art. 15. Liquidazione 1. Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, procede alla ricognizione della consistenza patrimoniale e alla redazione del conto consuntivo dell'azienda di promozione turistica. 2. Il commissario svolge ogni altro compito demandatogli nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento dell'azienda di promozione turistica e comunque non oltre tre mesi dalla nomina dell'amministratore unico dell'agenzia. 3. Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale gia' in servizio presso l'azienda di promozione turistica, il commissario si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle competenti strutture dell'amministrazione regionale. 4. Decorso il termine fissato dal comma 2 senza che siano state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal competente servizio della giunta regionale.