Art. 16.
                     Destinazione del patrimonio
    1.  La  giunta  regionale,  sulla  base  della ricognizione della
consistenza  patrimoniale  effettuata  dal  commissario,  dispone  la
destinazione  dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito della
liquidazione  dell'azienda  di promozione turistica, nonche' provvede
in ordine ai relativi rapporti giuridici.