Art. 17.
                          P e r s o n a l e
    1. Al momento della nomina dell'amministratore unico dell'agenzia
cessa   l'assegnazione   all'azienda   di  promozione  turistica  del
personale regionale ivi in servizio.
    2.  Fino  alla  data di cui al comma 1 il personale e' posto alle
dipendenze del commissario.
    3.  Per  il  funzionamento dell'agenzia fino alla copertura della
dotazione organica, di cui all'art. 12, comma 5, la Regione assicura,
su proposta dell'amministratore, il personale necessario scegliendolo
tra quello gia' in servizio presso la soppressa azienda di promozione
turistica.
    4. La copertura della dotazione organica avviene prioritariamente
mediante l'utilizzo delle risorse umane dell'organico regionale e con
precedenza per quello gia' in servizio presso la soppressa azienda di
promozione turistica.
    5.  Le  procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto
di preventivi accordi sindacali.