Art. 17. P e r s o n a l e 1. Al momento della nomina dell'amministratore unico dell'agenzia cessa l'assegnazione all'azienda di promozione turistica del personale regionale ivi in servizio. 2. Fino alla data di cui al comma 1 il personale e' posto alle dipendenze del commissario. 3. Per il funzionamento dell'agenzia fino alla copertura della dotazione organica, di cui all'art. 12, comma 5, la Regione assicura, su proposta dell'amministratore, il personale necessario scegliendolo tra quello gia' in servizio presso la soppressa azienda di promozione turistica. 4. La copertura della dotazione organica avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse umane dell'organico regionale e con precedenza per quello gia' in servizio presso la soppressa azienda di promozione turistica. 5. Le procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto di preventivi accordi sindacali.