Art. 18.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  l'attuazione  degli interventi previsti agli articoli 5,
comma 5,  10,  comma  5,  e  11,  comma 5, della presente legge si fa
fronte  per  l'anno  2002  con  i finanziamenti previsti nella unita'
previsionale   di   base  9 gennaio  2001  del  bilancio  pluriennale
2001-2003,   parte  spesa,  denominata  "Interventi  a  favore  della
promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di
delega".
    2.  Per  gli  anni  2003 e successivi l'entita' della spesa sara'
determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27,
comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'.
    3.  Al  finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle
funzioni   si  fa  fronte  a  partire  dall'esercizio  2002  con  gli
stanziamenti  previsti  nella  unita'  previsionale di base 02.1.001,
parte   spesa,   del   bilancio   regionale   denominata   "Relazioni
istituzionali" ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre
1998, n. 34.
    4.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.