Art. 18. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 5, comma 5, 10, comma 5, e 11, comma 5, della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con i finanziamenti previsti nella unita' previsionale di base 9 gennaio 2001 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega". 2. Per gli anni 2003 e successivi l'entita' della spesa sara' determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni si fa fronte a partire dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti previsti nella unita' previsionale di base 02.1.001, parte spesa, del bilancio regionale denominata "Relazioni istituzionali" ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34. 4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.