Art. 2. Funzioni della Regione 1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, le seguenti funzioni: a) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'Umbria; b) tutela del turista, secondo i criteri e le modalita' specificati dalla carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla giunta regionale in coerenza con la carta nazionale di cui all'art. 4 della legge n. 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico e le associazioni di tutela dei consumatori; c) istituzione e gestione del marchio delle attivita' di valorizzazione delle risorse e promozione turistica; d) riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall'art. 5 della legge n. 135/2001; e) determinazione delle modalita' di formazione e attuazione degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati; f) determinazione, mediante norme regolamentari, e verifica degli standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di informazione e accoglienza turistica; g) determinazione dei requisiti minimi e delle modalita' di funzionamento ed esercizio delle attivita' svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento alle pro-loco; h) studi e ricerche in materia di innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, nonche' organizzazione, elaborazione e comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche avvalendosi di un osservatorio regionale sul turismo, secondo modalita' definite dalla giunta regionale; i) determinazione dei requisiti e degli standard di qualita' richiesti alle strutture e ai servizi turistici ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche.