Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  Sono  riservate  alla  Regione,  ferme  restando  le generali
potesta'  normative,  di  programmazione,  indirizzo, coordinamento e
vigilanza, le seguenti funzioni:
      a) promozione  in  Italia  e  all'estero dell'immagine unitaria
dell'Umbria;
      b) tutela  del  turista,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
specificati  dalla  carta regionale dei diritti del turista, adottata
dalla  giunta  regionale  in  coerenza  con la carta nazionale di cui
all'art.  4  della  legge  n.  135/2001,  sentite  le  organizzazioni
imprenditoriali  e  sindacali del settore turistico e le associazioni
di tutela dei consumatori;
      c)  istituzione  e  gestione  del  marchio  delle  attivita' di
valorizzazione delle risorse e promozione turistica;
      d) riconoscimento   dei   sistemi   turistici  locali  previsti
dall'art. 5 della legge n. 135/2001;
      e) determinazione  delle  modalita'  di formazione e attuazione
degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli
enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;
      f) determinazione,  mediante  norme  regolamentari,  e verifica
degli   standard   qualitativi  da  assicurare  nell'esercizio  delle
funzioni di informazione e accoglienza turistica;
      g) determinazione  dei  requisiti  minimi  e delle modalita' di
funzionamento  ed esercizio delle attivita' svolte dalle associazioni
senza scopo di lucro, con particolare riferimento alle pro-loco;
      h) studi  e ricerche in materia di innovazione e qualificazione
dell'offerta   turistica,   nonche'  organizzazione,  elaborazione  e
comunicazione   delle   statistiche   regionali  del  turismo,  delle
rilevazioni  e  delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda
turistica,   anche  avvalendosi  di  un  osservatorio  regionale  sul
turismo, secondo modalita' definite dalla giunta regionale;
      i) determinazione  dei  requisiti  e degli standard di qualita'
richiesti   alle   strutture   e   ai   servizi   turistici  ai  fini
dell'esercizio delle professioni turistiche.