Art. 20.
                    Revisione della legislazione
    1.  Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale  propone  al  consiglio  un  disegno  di  legge  di
revisione  della  legislazione  in  materia  di  turismo, ispirato in
particolare   ai   principi   di   coordinamento,  delegificazione  e
decentramento.