Art. 21. Norme finali e transitorie 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. 2. Fino alla soppressione dell'azienda di promozione turistica si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. 3. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle province e ai comuni, singoli e associati, nonche' il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonche' con le modalita' ed i criteri previsti dalla legge regionale n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), entro centoventi giorni; b) il regolamento di cui all'art. 8, comma 3, entro sessanta giorni; c) il regolamento di cui all'art. 9, comma 3, entro sessanta giorni; d) il decreto di cui all'art. 12, comma 2, entro trenta giorni. 5. La carta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' deliberata entro centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di cui alla legge n. 135/2001. 6. Il regolamento interno e la dotazione organica previsti dall'art. 12, comma 5 sono adottati dall'amministratore unico entro sessanta giorni dalla nomina. 7. Gli iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi provinciali di cui all'art. 10, comma 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 19 novembre 2001 LORENZETTI