Art. 21.
                     Norme finali e transitorie
    1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002.
    2. Fino alla soppressione dell'azienda di promozione turistica si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della legge
regionale 8 agosto 1996, n. 20.
    3.  Il  trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
alle   province   e  ai  comuni,  singoli  e  associati,  nonche'  il
trasferimento   delle   risorse   finanziarie,  umane  e  strumentali
avvengono  secondo  gli  strumenti  e  le  procedure di raccordo e di
concertazione,  nonche'  con le modalita' ed i criteri previsti dalla
legge   regionale   n.   34/1998   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
    4. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati
entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
      a) il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), entro
centoventi giorni;
      b) il  regolamento  di  cui all'art. 8, comma 3, entro sessanta
giorni;
      c) il  regolamento  di  cui all'art. 9, comma 3, entro sessanta
giorni;
      d) il decreto di cui all'art. 12, comma 2, entro trenta giorni.
    5. La carta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' deliberata
entro  centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di cui
alla legge n. 135/2001.
    6.  Il  regolamento  interno  e  la  dotazione  organica previsti
dall'art.  12,  comma 5 sono adottati dall'amministratore unico entro
sessanta giorni dalla nomina.
    7. Gli iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge
regionale  8  agosto  1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi
provinciali di cui all'art. 10, comma 3.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 19 novembre 2001
                             LORENZETTI