Art. 3. Funzioni delle province 1. Le province favoriscono e coordinano attivita' e iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore turistico. 2. Le province partecipano con i comuni, con le altre istituzioni pubbliche e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali, alla valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche. Esse incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi turistici locali per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale. 3. Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed in particolare: a) la classificazione delle strutture ricettive; b) l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo; c) la gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui all'art. 9, previsti dalla normativa regionale in materia di turismo; d) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche; e) gli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche; f) la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo; g) la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche; h) l'erogazione dei contributi per l'attivita' delle proloco. 4. Le province, mediante apposite commissioni, istituite con la partecipazione delle associazioni di categoria operanti nel turismo, provvedono al monitoraggio delle funzioni dei comuni, concernenti la classificazione delle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, le professioni turistiche. L'attivita' delle commissioni si esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni e proposte.