Art. 3.
                       Funzioni delle province
    1. Le province favoriscono e coordinano attivita' e iniziative di
rilevante interesse provinciale nel settore turistico.
    2. Le province partecipano con i comuni, con le altre istituzioni
pubbliche  e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali,
alla  valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche. Esse
incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi turistici
locali  per  la  realizzazione  di  iniziative di rilevante interesse
provinciale.
    3.  Alle  Province  sono  trasferite  le  funzioni amministrative
regionali in materia di turismo ed in particolare:
      a) la classificazione delle strutture ricettive;
      b) l'autorizzazione  per  l'esercizio dell'attivita' di agenzia
di viaggio e turismo;
      c) la  gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui
all'art. 9, previsti dalla normativa regionale in materia di turismo;
      d) la  realizzazione  di corsi finalizzati all'abilitazione per
l'esercizio delle professioni turistiche;
      e) gli  esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni
turistiche;
      f) la  concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni,
contributi,  sovvenzioni  ed  incentivi di qualsiasi genere, comunque
denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso
ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo;
      g) la    determinazione   delle   tariffe   delle   professioni
turistiche;
      h) l'erogazione dei contributi per l'attivita' delle proloco.
    4.  Le  province, mediante apposite commissioni, istituite con la
partecipazione  delle associazioni di categoria operanti nel turismo,
provvedono  al monitoraggio delle funzioni dei comuni, concernenti la
classificazione  delle  strutture  ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo,  le professioni turistiche. L'attivita' delle commissioni si
esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni e proposte.