Art 4. Funzioni dei comuni 1. Ai comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi. 2. I comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche anche in forma associata tra di loro e in collaborazione con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali. Essi esercitano, in particolare, le seguenti funzioni: a) attivita' istruttoria per la classificazione alberghiera e degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta; b) rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' ricettive e adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447; c) vigilanza sulle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, con particolare riferimento alla verifica del mantenimento dai requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attivita' e della corretta applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991; d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalita' definiti dalla giunta regionale, d'intesa con i comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale; e) vigilanza sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle professioni turistiche; f) vigilanza sull'attivita' delle agenzie di viaggio e turismo; g) raccolta e comunicazione delle denunce delle attrezzature, dei prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, nonche' relativa vigilanza; h) applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.