Art 4.
                         Funzioni dei comuni
    1.  Ai  comuni  compete  la  valorizzazione turistica del proprio
territorio,  mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei
servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza
turistica,    l'organizzazione    di    manifestazioni,    iniziative
promozionali ed eventi.
    2.  I  comuni  curano  la valorizzazione delle risorse turistiche
anche  in  forma  associata  tra  di  loro  e  in  collaborazione con
istituzioni  pubbliche  e  soggetti  privati, nell'ambito dei sistemi
turistici  locali.  Essi  esercitano,  in  particolare,  le  seguenti
funzioni:
      a) attivita'  istruttoria  per la classificazione alberghiera e
degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta;
      b) rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esercizio  delle
attivita'  ricettive  e  adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447;
      c) vigilanza  sulle  strutture turistico-ricettive alberghiere,
extralberghiere  e  all'aria aperta, con particolare riferimento alla
verifica  del  mantenimento  dai  requisiti  che hanno determinato il
rilascio   delle   autorizzazioni   all'attivita'  e  della  corretta
applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25 agosto
1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;
      d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul
movimento  turistico,  secondo  criteri, termini e modalita' definiti
dalla  giunta  regionale,  d'intesa con i comuni e nel rispetto degli
indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale;
      e) vigilanza  sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle
professioni turistiche;
      f) vigilanza sull'attivita' delle agenzie di viaggio e turismo;
      g) raccolta  e  comunicazione delle denunce delle attrezzature,
dei  prezzi  delle  strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e
delle professioni turistiche, nonche' relativa vigilanza;
      h) applicazione  delle  sanzioni  amministrative previste dalle
norme regionali vigenti.