Art. 5. Piano triennale e documento annuale di indirizzo 1. Il consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale di sviluppo turistico. 2. Il piano triennale di sviluppo turistico concorre all'integrazione delle politiche regionali e al coordinamento territoriale degli interventi, come previsto dalla legge regionale 13/2000 e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare riferimento a: a) valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali, ambientali, storiche e artistiche dell'Umbria, nonche' dei prodotti tipici e di qualita'; b) qualita' delle strutture ricettive, dei servizi di accoglienza ed assistenza del turista e del prodotto turistico nel suo complesso; c) consolidamento e incremento del movimento turistico, articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici; d) fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di comunicazione ai fini della fruizione turistica; e) promozione in Italia e all'estero delle risorse turistiche regionali; f) attivita' degli enti locali, dei sistemi turistici locali e degli altri organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo; g) azioni, strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della programmazione e risorse finanziarie che tengano conto della rilevanza del turismo nell'ambito dell'economia regionale. 3. Il piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato nel corso del biennio. 4. La giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il 30 giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il documento annuale di indirizzo. 5. Il documento annuale di indirizzo verifica lo stato di attuazione del piano biennale e contiene: a) i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno di riferimento; b) l'individuazione delle iniziative da attuare per la valorizzazione e la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali, nonche' dei prodotti tipici e di qualita'; c) le previsioni di spesa e il riparto degli interventi finanziati dalla Regione, con particolare riferimento all'attivita' dei sistemi turistici locali. 6. In attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b) della presente legge e dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 13/2000, la Regione, per la definizione e l'attuazione del piano triennale e del documento annuale di indirizzo, utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai patti territoriali.