Art. 5.
          Piano triennale e documento annuale di indirizzo
    1.  Il  consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di
sviluppo  ed  ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio
2000,  n.  13,  approva, su proposta della Giunta regionale, il piano
triennale di sviluppo turistico.
    2.   Il   piano   triennale   di   sviluppo   turistico  concorre
all'integrazione   delle   politiche  regionali  e  al  coordinamento
territoriale  degli  interventi,  come previsto dalla legge regionale
13/2000 e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi
e  i  criteri  per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare
riferimento a:
      a) valorizzazione  a  fini  turistici  delle risorse culturali,
ambientali,  storiche  e artistiche dell'Umbria, nonche' dei prodotti
tipici e di qualita';
      b) qualita'   delle   strutture   ricettive,   dei  servizi  di
accoglienza  ed  assistenza  del turista e del prodotto turistico nel
suo complesso;
      c) consolidamento   e   incremento   del  movimento  turistico,
articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;
      d) fabbisogno  di  dotazione  di  infrastrutture  e  di reti di
comunicazione ai fini della fruizione turistica;
      e) promozione  in  Italia e all'estero delle risorse turistiche
regionali;
      f)  attivita' degli enti locali, dei sistemi turistici locali e
degli  altri  organismi  pubblici  e privati operanti nel settore del
turismo;
      g)  azioni,  strumenti  necessari  per  il  conseguimento degli
obiettivi  della  programmazione  e  risorse  finanziarie che tengano
conto   della   rilevanza   del   turismo  nell'ambito  dell'economia
regionale.
    3.  Il  piano  ha  durata  triennale e puo' essere aggiornato nel
corso del biennio.
    4.  La  giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro
il  30  giugno  dell'anno  che  precede  quello  di  riferimento,  il
documento annuale di indirizzo.
    5.  Il  documento  annuale  di  indirizzo  verifica  lo  stato di
attuazione del piano biennale e contiene:
      a) i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse stanziate
nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno di riferimento;
      b) l'individuazione   delle   iniziative   da  attuare  per  la
valorizzazione  e  la  promozione integrata delle risorse ambientali,
storiche,  artistiche,  culturali,  nonche'  dei prodotti tipici e di
qualita';
      c) le  previsioni  di  spesa  e  il  riparto  degli  interventi
finanziati  dalla  Regione, con particolare riferimento all'attivita'
dei sistemi turistici locali.
    6.  In attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b) della presente
legge  e  dell'art.  13,  comma  1  della legge regionale 13/2000, la
Regione,  per la definizione e l'attuazione del piano triennale e del
documento annuale di indirizzo, utilizza di norma gli strumenti della
programmazione   negoziata,  con  particolare  riferimento  ai  patti
territoriali.