Art. 7.
           Servizi di informazione e accoglienza turistica
    1. I comuni, associati ai sensi dell'art. 39, comma 3 della legge
regionale  2 marzo  1999, n. 3 e del titolo secondo, capo quinto, del
testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,  esercitano  le  funzioni
amministrative  di  informazione  e accoglienza turistica di base, ai
sensi  dello  stesso  articolo, come integrato dall'art. 12, comma 1,
della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.
    2.   I   comuni   garantiscono   l'integrazione  dei  servizi  di
informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la
redazione  e la diffusione delle informazioni di interesse regionale,
nel rispetto degli standard previsti all'art. 2, comma 1, lettera f).
    3.  La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza
agli standard minimi di qualita' di cui al comma 2.
    4.  I comuni possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2
nell'ambito dei sistemi turistici locali.