Art. 7. Servizi di informazione e accoglienza turistica 1. I comuni, associati ai sensi dell'art. 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e del titolo secondo, capo quinto, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base, ai sensi dello stesso articolo, come integrato dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19. 2. I comuni garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la redazione e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard previsti all'art. 2, comma 1, lettera f). 3. La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza agli standard minimi di qualita' di cui al comma 2. 4. I comuni possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito dei sistemi turistici locali.