Art. 8. Sistemi turistici locali 1. I sistemi turistici locali, previsti dall'art. 5 della legge 135/2001, costituiscono articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica infraregionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attivita' di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta. 2. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo, alle associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, che abbiano interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale o della Regione nel suo complesso, al fine di contribuire alla migliore integrazione delle politiche di settore aventi effetto sullo sviluppo turistico. 3. La Regione, anche al fine di realizzare livelli adeguati di aggregazione territoriale, disciplina con norme regolamentari le modalita' e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, nel rispetto dei seguenti criteri: a) appropriatezza, omogeneita' e significativita' dell'ambito territoriale, nonche' indivisibilita' dell'unita' minima territoriale costituita dall'ambito comunale; b) integrazione delle risorse; c) consistenza e rilevanza delle risorse turistiche; d) esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione tra enti locali e imprese singole o associate, e di strumenti di concertazione con le associazioni degli operatori e le autonomie funzionali.