Art. 8.
                      Sistemi turistici locali
    1.  I  sistemi turistici locali, previsti dall'art. 5 della legge
135/2001,        costituiscono       articolazione       fondamentale
dell'organizzazione   turistica  infraregionale  e  rappresentano  lo
strumento  per  l'attuazione  della  collaborazione  tra  pubblico  e
privato  nella  gestione  delle  attivita' di formazione del prodotto
turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali,
di promozione e commercializzazione dell'offerta.
    2.  Ai  sistemi  turistici  locali  possono partecipare, oltre ai
soggetti  pubblici  e  privati  operanti direttamente nel settore del
turismo,  alle  associazioni  di settore e alle autonomie funzionali,
anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il
commercio,  l'agricoltura,  l'artigianato  e  i  servizi, che abbiano
interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico
ambito  territoriale  o  della  Regione nel suo complesso, al fine di
contribuire  alla  migliore  integrazione  delle politiche di settore
aventi effetto sullo sviluppo turistico.
    3.  La  Regione,  anche al fine di realizzare livelli adeguati di
aggregazione  territoriale,  disciplina  con  norme  regolamentari le
modalita'  e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici
locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
      a) appropriatezza,  omogeneita'  e significativita' dell'ambito
territoriale, nonche' indivisibilita' dell'unita' minima territoriale
costituita dall'ambito comunale;
      b) integrazione delle risorse;
      c) consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;
      d) esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione
tra  enti  locali  e  imprese  singole o associate, e di strumenti di
concertazione  con  le  associazioni  degli  operatori e le autonomie
funzionali.